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Ordinanza — n. 7143/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7143/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da De Rose Maria è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. la sentenza impugnata ha riqualificato i fatti di cessione di stupefacenti nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. e, quindi, il reato più grave risultava la tentata estorsione, e gli aumenti per la continuazione sono stati considerati per i reati di cessione di stupefacenti, come riqualificati. Non si è pertanto operata nessuna reformatio in peius, trattandosi di diverso calcolo della pena per la riqualificazione nel quinto comma dei fatti di cessione di stupefacenti. Del resto, la pena finale inflitta è di molto inferiore a quella del primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7143/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata ha riqualificato i fatti di cessione di stupefacenti nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. e, quindi, il reato più grave risultava la tentata estorsione, e gli aumenti per la continuazione sono stati considerati per i reati di cessione di stupefacenti, come riqualificati. Non si è pertanto operata nessuna reformatio in peius, trattandosi di diverso calcolo della pena per la riqualificazione nel quinto comma dei fatti di cessione di stupefacenti. Del resto, la pena finale inflitta è di molto inferiore a quella del primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena alleggerimento della pena commisurazione della pena per stupefacenti esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSE MARIA nato a BELVEDERE MARITTIMO il 23/10/1970 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da De Rose Maria è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata ha riqualificato i fatti di cessione di stupefacenti nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. e, quindi, il reato più grave risultava la tentata estorsione, e gli aumenti per la continuazione sono stati considerati per i reati di cessione di stupefacenti, come riqualificati. Non si è pertanto operata nessuna reformatio in peius, trattandosi di diverso calcolo della pena per la riqualificazione nel quinto comma dei fatti di cessione di stupefacenti. Del resto, la pena finale inflitta è di molto inferiore a quella del primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1