Ordinanza — n. 7141/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 17/06/1975 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Nicastro Giuseppe deduce manifesta illogicità, la contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per mancanza di argomentazioni logiche e giuridiche in sede di valutazione della prova;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.p.r. 309/90; Ordinanza — n. 7141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza l'enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono il ricorso; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 17/06/1975 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Nicastro Giuseppe deduce manifesta illogicità, la contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per mancanza di argomentazioni logiche e giuridiche in sede di valutazione della prova;
Rilevato che il motivo è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza l'enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono il ricorso; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente