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Ordinanza — n. 7140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of factual re-evaluation in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bruno Alfonso and Errico Francesco inadmissible due to the manifest unfoundedness of their grounds. The appellants requested a re-evaluation of facts regarding their knowledge of property seizures, arguing against the lower court's finding that they were aware of the drug trafficking operation. The court rejected this request, stating that determining whether the defendants knew of the seizure was a matter of merit that cannot be re-examined in a court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they request a re-evaluation of facts, as the court of appeal's assessment of knowledge and merit is binding and cannot be challenged on these grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition court of cassazione jurisdiction drug trafficking seizure merit evaluation binding prove acquisite tramite sorveglianza verbale di sequestro carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO ALFONSO nato a NAPOLI il 31/12/1979 ERRICO FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/04/1996 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Bruno Alfonso e da Errico Francesco risultano inammissibili, per manifesta infondatezza del motivo, articolati in fatto richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della conoscenza dei sigilli da parte dei due ricorrenti in quanto l'immobile era stata sequestrato unitamente ad altri immobili della zona in quanto adibito a spaccio e preparazione della droga. I due sono sati trovati nell'immobile, peraltro, con un sistema di videosorveglianza attivo per l'area esterna. Inoltre, i due abitavano in zona e pertanto sicuramente erano a conoscenza dei sigilli e del sequestro dell'immobile. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, i ricorsi sono generici, non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec