Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7138/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7138/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORELLO nato a GIULIANOVA il 18/08/1995 avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOtd-a-to avviso alle parti; ..\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Di Rocco Fiorello deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 D.P.R. 309/1990, art. 444 c.p; Ordinanza — n. 7138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena adeguamento della pena sanzione penale motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 444 c.p
309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORELLO nato a GIULIANOVA il 18/08/1995 avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOtd-a-to avviso alle parti; ..\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Di Rocco Fiorello deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il sig4i-re estensore Il President