Ordinanza — n. 7138/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORELLO nato a GIULIANOVA il 18/08/1995 avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOtd-a-to avviso alle parti; ..\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Di Rocco Fiorello deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.P.R. 309/1990, art. 444 c.p; Ordinanza — n. 7138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORELLO nato a GIULIANOVA il 18/08/1995 avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOtd-a-to avviso alle parti; ..\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Di Rocco Fiorello deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il sig4i-re estensore Il President