Ordinanza — n. 7136/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI GIORGIO nato a CATANZARO il 25/05/1988 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Gagliardi Giorgio deduce violazione di legge e vizio di motivazione •per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, in ordine alla finalità di uso personale. Considerato che la doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché si tratta di mere ricostruzioni alternative del fatto e in quanto sollecita in questa sede di legittimità una rilettura delle fonti probatorie, senza che sussista alcun travisamento probatorio, avendo la sentenza non illogicamente argomentato l'irrilevanza della censura circa la provata responsabilità del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 7136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI GIORGIO nato a CATANZARO il 25/05/1988 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Gagliardi Giorgio deduce violazione di legge e vizio di motivazione •per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, in ordine alla finalità di uso personale. Considerato che la doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché si tratta di mere ricostruzioni alternative del fatto e in quanto sollecita in questa sede di legittimità una rilettura delle fonti probatorie, senza che sussista alcun travisamento probatorio, avendo la sentenza non illogicamente argomentato l'irrilevanza della censura circa la provata responsabilità del ricorrente.
Al riguardo, la Corte territoriale, conformemente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto provata la detenzione per finalità non di uso meramente personali: il quantitativo di sostanza trovata (grammi 47,2 di sostanza di tipo Marijuana), il rinvenimento - a seguito di perquisizione personale e locale - della somma di euro 170.00 in banconote di vario taglio e di una pluralità di strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza ( tre trita-erba e n. 49 buste di cellophane vuote), nonché l'ammissione del Severino, sentito a sit, dell'acquisto dello stupefacente dall'imputato.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il c nsiglier; - - .ensore Il Preside