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Ordinanza — n. 7135/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRO GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; /4 R.G. 34303_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Silvestro Gennaro, con il quale censura la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 73, co. 4, d.p.r. 309/1990 per aver ritenuto provata la destinazione a terzi della sostanza sequestrata, è inammissibile poiché privo di specificità prospettando doglianze generiche non sorrette dalle ragioni di diritto e dai dati di fatto che sorreggono l'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 110 c.p; Ordinanza — n. 7135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34303_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Silvestro Gennaro, con il quale censura la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 73, co. 4, d.p.r. 309/1990 per aver ritenuto provata la destinazione a terzi della sostanza sequestrata, è inammissibile poiché privo di specificità prospettando doglianze generiche non sorrette dalle ragioni di diritto e dai dati di fatto che sorreggono l'impugnazione.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze traffico qualificato di eroina altri capi d'accusa confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 110 c.p
34303_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Silvestro Gennaro, con il quale censura la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRO GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; /4 R.G. 34303_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Silvestro Gennaro, con il quale censura la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 73, co. 4, d.p.r. 309/1990 per aver ritenuto provata la destinazione a terzi della sostanza sequestrata, è inammissibile poiché privo di specificità prospettando doglianze generiche non sorrette dalle ragioni di diritto e dai dati di fatto che sorreggono l'impugnazione.

In particolare, la sentenza impugnata ha escluso la detenzione a fini personali sulla base della quantità di stupefacente rinvenuto (53 dosi), della circostanza che le stecchette, in numero di 4, dovessero essere ancora suddivise ulteriormente e ancora, del comportamento dell'imputato che - unitamente al correo - all'avvistamento degli operanti in divisa, si erano allontanati dal luogo del controllo (bar), del rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente e del correo, di notevoli somme di denaro in contanti e suddivise in banconote da piccolo taglio, dell'assenza di qualsiasi giustificazione di tali somme di denaro e della circostanza che i due imputati fossero insieme al tavolo mentre uno stava contando del denaro.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica rispetto la quale il ricorrente contesta in via del tutto generica l'affermazione di responsabilità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consig tensor