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Ordinanza — n. 7130/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on facts and non-punishment grounds for drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground as a mere factual complaint regarding drug use intent and the second ground for violating non-punishment provisions. The appellate court correctly reasoned that the significant quantity of marijuana and lack of personal use tools proved non-personal intent, while the special non-punishment clause requires both minor harm and non-habitual behavior, conditions not met here. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals based on factual disputes regarding drug use intent or the applicability of non-punishment clauses are inadmissible in cassation when the lower court's reasoning is not manifestly illogical and the statutory requirements for non-punishment, such as minor harm and non-habitual conduct, are not satisfied.

Parole chiave

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drug trafficking conviction non-punishment clause factual complaint inadmissibility habitual behavior requirement cassation appeal dismissal possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 133 c.p
art. 133 cod.pen
La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RE ROSARIO nato a MESSINA il 10/04/1975 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Lo Re Rosario, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 24 di marijuana, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla finalità di uso non meramente personale.

Al riguardo, contrariamente all'assunto difensivo, i giudici del merito hanno argomentato la finalità di uso non meramente personale sul rilievo del dato ponderale già significativo, dalle modalità di occultamente e dall'assenza degli strumenti usati per il consumo (cartine e filtri), motivazione congrua e non manifestamente illogica rispetto alla quale ogni diversa valutazione del compendio probatorio non è in questa sede predicabile. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

è inammissibile in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità tenuto conto della gravità del fatto e dell'offesa conseguente al quantitativo non modico. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità.

Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen. la particolare tenuità del fatto in ragione del quantitativo (cfr. pag. 4). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il Con