Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STASIO ENRICO nato a NAPOLI il 29/09/1989 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO,date-avaiscralte-perrt4; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34248_22 Rilevato che il ricorrente Di Stasi0 Enrico, personalmente, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova per l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 7128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34248_22 Rilevato che il ricorrente Di Stasi0 Enrico, personalmente, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova per l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod.proc.pen
309/1990 contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STASIO ENRICO nato a NAPOLI il 29/09/1989 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO,date-avaiscralte-perrt4; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34248_22 Rilevato che il ricorrente Di Stasi0 Enrico, personalmente, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova per l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 16 di