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Ordinanza — n. 7127/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7127/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRRINCIONE GIACOMO nato a PALERMO il 25/07/2001 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Cirrincione Giacomo censura la asserita violazione di legge in punto di mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, con il secondo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7127/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deduc:ibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione falsificazione dei pesi e delle misure consumo di canapa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRRINCIONE GIACOMO nato a PALERMO il 25/07/2001 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Cirrincione Giacomo censura la asserita violazione di legge in punto di mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, con il secondo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deduc:ibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02) e nel caso in esame la suddetta fattispecie è stata esclusa sulla scorta del rilevante peso ponderale di 83,54 gr di sostanza di tipo hashish (da cui si potevano ricavare n. 1050, 96 dosi medie) e delle circostanze e modalità dell'azione; Considerato che il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo ove sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, trattandosi, tra l'altro, di doglianza che assume un presupposto errato (la revoca) dal momento che il suddetto beneficio non era stato concesso nel merito;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso