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Ordinanza — n. 7126/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7126/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Lolli Tommaso, come integrato dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della minaccia grave effettuata con un'arma, che solo successivamente i carabinieri accertavano fosse un'arma giocattolo, e con una frase intimidatoria ("andate via e state attenti perché io conosco la mafia"). Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Del resto, "Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato" (Sez. 5, Sentenza n. 10179 del 17/01/2013 Ud. (dep. 04/03/2013 ) Rv. 254656 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7126/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della minaccia grave effettuata con un'arma, che solo successivamente i carabinieri accertavano fosse un'arma giocattolo, e con una frase intimidatoria ("andate via e state attenti perché io conosco la mafia"). Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Del resto, "Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato" (Sez. 5, Sentenza n. 10179 del 17/01/2013 Ud. (dep. 04/03/2013 ) Rv. 254656 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale oggetto pericoloso violazioni della legge sulle armi reati violenti pericolo di traffico di stupefacenti esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLLI TOMMASO nato a BOLOGNA il 22/10/1971 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Lolli Tommaso, come integrato dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della minaccia grave effettuata con un'arma, che solo successivamente i carabinieri accertavano fosse un'arma giocattolo, e con una frase intimidatoria ("andate via e state attenti perché io conosco la mafia"). Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Del resto, "Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato" (Sez. 5, Sentenza n. 10179 del 17/01/2013 Ud. (dep. 04/03/2013 ) Rv. 254656 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci