Ordinanza — n. 7125/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARABELLO GIOVANNI nato a MESSINA il 04/07/1974 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 9A7( R.G. 34211_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Marabello Giovanni, con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, co. 3 e 4, del d.P.R. 309/90, 624 e 625, co. 1 n. 2, c.p. sul rilievo della assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati, nonché in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 comma 2 cod.pen; Ordinanza — n. 7125/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARABELLO GIOVANNI nato a MESSINA il 04/07/1974 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 9A7( R.G. 34211_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Marabello Giovanni, con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, co. 3 e 4, del d.P.R. 309/90, 624 e 625, co. 1 n. 2, c.p. sul rilievo della assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati, nonché in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.
La censura in punto affermazione di responsabilità per i reati indicati non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto con cui si chiede la rivalutazione delle deposizioni dibattimentali. Peraltro, l'affermazione di responsabilità risulta congruamente argomentata (cfr. pag.3-5). Parimenti inammissibile è la censura sul trattamento sanzionatorio e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poichè il diniego di riconoscimento delle menzionate attenuanti è stato argomentato in ragione della deduzione in via del tutto generica e dall'assenza di elementi positivi per concederle, mentre, quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha evidenziato come per effetto dell'art. 625 comma 2 cod.pen. la pena irrogata fosse inferiore ai limiti minimi di legge.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consi4j estensore Il