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Ordinanza — n. 7123/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7123/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7123/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Lin Xialong è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto reitera i motivi dell'appello e chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto. la sentenza impugnata adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) sulla responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui agli art. 110 e 517 cod. pen., in quanto egli era gestore di fatto del negozio e già in precedenza aveva assunto tale qualifica (la proprietaria era in viaggio in Cina e aveva lasciato la gestione del locale al ricorrente). Si tratta di un evidente accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7123/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) sulla responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui agli art. 110 e 517 cod. pen., in quanto egli era gestore di fatto del negozio e già in precedenza aveva assunto tale qualifica (la proprietaria era in viaggio in Cina e aveva lasciato la gestione del locale al ricorrente). Si tratta di un evidente accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite segno che può indurre in errore reato motivante l'estradizione cosa fuori commercio mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN XIALONG nato il 25/10/1978 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Lin Xialong è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto reitera i motivi dell'appello e chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) sulla responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui agli art. 110 e 517 cod. pen., in quanto egli era gestore di fatto del negozio e già in precedenza aveva assunto tale qualifica (la proprietaria era in viaggio in Cina e aveva lasciato la gestione del locale al ricorrente). Si tratta di un evidente accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

3. Sulla non menzione la sentenza adeguatamente motiva in considerazione della natura e modalità della condotta tenuta in un esercizio commerciale di fatto gestito dal ricorrente: "La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato" (Sez. 4 - , Sentenza n. 32963 del 04/06/2021 Ud. (dep. 07/09/2021 ) Rv. 281787 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d