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Ordinanza — n. 7122/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7122/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Alessio Polito è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita; l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non risulta appellata. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo della sostanza e le modalità del rinvenimento (nascosta sulla persona e in parte in casa) unite al possesso di un bilancino di precisione posto nel comodino della camera da letto fanno escludere un uso personale. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Regesto Legislator

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art. 586 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7122/2023 — snpen · Corte di Cassazione: il rigetto della richiesta di messa alla prova non risulta appellato e, quindi, è inammissibile in questa sede: "L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova" (Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016 ) Rv. 267237 - 01).

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti abuso di sostanze test sul consumo di droga infrazione grave alla lstup dipendenza da alcol pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 586 cod. proc. pen
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITO ALESSIO nato a MESSINA il 12/12/1987 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alessio Polito è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita; l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non risulta appellata.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo della sostanza e le modalità del rinvenimento (nascosta sulla persona e in parte in casa) unite al possesso di un bilancino di precisione posto nel comodino della camera da letto fanno escludere un uso personale. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

3. il rigetto della richiesta di messa alla prova non risulta appellato e, quindi, è inammissibile in questa sede: "L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova" (Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016 ) Rv. 267237 - 01).

4. la pena risulta determinata al di sotto della media edittale, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos