Ordinanza — n. 7115/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Marcuccio Rosa Lucia è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ricorso articolato in fatto con la reiterazione dei motivi di appello. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sull'insussistenza del ne bis in idem rilevando la permanenza del reato e la sua protrazione dopo la prima sentenza, come ritenuto da questa Suprema Corte di Cassazione: "In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 9988 del 19/12/2019 Cc. (dep. 13/03/2020 ) Rv. 278534 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata adeguatamente motiva sull'insussistenza del ne bis in idem rilevando la permanenza del reato e la sua protrazione dopo la prima sentenza, come ritenuto da questa Suprema Corte di Cassazione: "In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 9988 del 19/12/2019 Cc. (dep. 13/03/2020 ) Rv. 278534 - 01).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCUCCIO ROSA LUCIA nato a SAN PIETRO CLARENZA il 13/12/1964 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Marcuccio Rosa Lucia è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ricorso articolato in fatto con la reiterazione dei motivi di appello.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sull'insussistenza del ne bis in idem rilevando la permanenza del reato e la sua protrazione dopo la prima sentenza, come ritenuto da questa Suprema Corte di Cassazione: "In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 9988 del 19/12/2019 Cc. (dep. 13/03/2020 ) Rv. 278534 - 01).
Anche sull'elemento soggettivo la Corte di appello evidenza come il disinteresse dell'ente proprietario non può far escludere l'elemento soggettivo del reato. Anche la precedente sentenza non esclude l'elemento soggettivo dell'occupazione abusiva. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d