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Ordinanza — n. 7114/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7114/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTUCCA VINCENZO nato a MESSINA il 29/05/1971 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Mattucca Vincenzo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delie attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in considerazione del minimo scarto tra soglia di punibilità e imposta evasa e in considerazione delle sue condizioni di salute fisica e psichica.

Regesto Legislator

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art. 5 d.lgs. 74/2000; Ordinanza — n. 7114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in considerazione del minimo scarto tra soglia di punibilità e imposta evasa e in considerazione delle sue condizioni di salute fisica e psichica.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione dell'iva elusione fiscale circostanza attenuante infrazione privilegiata traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 5 d.lgs. 74/2000
in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in considerazione del minimo scarto tra soglia di punibilità e imposta evasa e in considerazione delle sue condizioni di salute fisica e psichica.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTUCCA VINCENZO nato a MESSINA il 29/05/1971 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Mattucca Vincenzo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delie attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in considerazione del minimo scarto tra soglia di punibilità e imposta evasa e in considerazione delle sue condizioni di salute fisica e psichica.

Rilevato che la censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito affermato che i plurimi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio (furto, rapina, danneggiamento), nonché relativi ad altri delitti (lesioni e sottrazione di cose sottoposte a sequestro) di cui è gravato il ricorrente, siano di valenza maggiormente pregnante rispetto il modesto scarto tra imposta evasa e soglia di punibilità.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il co igliere e tensore Il Presidente