Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the trial court erred by excluding witness testimony that could have provided exculpatory evidence, citing a specific procedural violation. The court rejected this claim because the appeal raised issues regarding fact-finding and evidence assessment that fall within the exclusive jurisdiction of the lower court, which had provided sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 comma 4 bis cod.proc.pen.; Art. 363 cod.proc.civ.: Appeals challenging the trial court's evaluation of evidence or reconstruction of facts are inadmissible as they pertain to the exclusive domain of the judge of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU ION nato a CALARASI( ROMANIA) il 30/03/1979 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Radu Ion, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.vo 74/2000, avendo il giudice di merito revocato l'ammissione dei testi del Pubblico ministero, signori Panebianco e Di Blasi, che invece avrebbero potuto fornire prove a discarico, con conseguente violazione dell'art.495 comma 4 bis cod.proc.pen.
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragion del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, hi punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in considerazione dello scarso apporto probatorio che tali testimonianze avrebbero potuto fornire, in quanto attinenti a circostanze acquisite in giudizio, quali i rapporti intervenuti con il ricorrente per la fornitura di materiale ferroso, e risultanti dalle medesime fatture emesse.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il coisiciliere estensore Il Pres