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Ordinanza — n. 7111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Michael Wisdom risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto.' Sul trattamento sanzionatorio, ai sensi del citato art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione o per violazione di legge. Per la pena accessoria, applicata dal giudice, si deve rilevare che la stessa non risulta una pena illegale e il ricorso non prospetta vizi di motivazione, ma solo la mancata sottoposizione all'accordo della pena accessoria, pena che consegue per legge alla condanna: "In tema di patteggiamiento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena' (Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020 Cc. (dep. 29/05/2020 ) Rv. 278962 - 01).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa ammende per infrazione procedurale controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata sanzione sostitutiva attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHAEL WISDOM nato a AGBOR( NIGERIA) il 20/05/1997 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di AOSTAdato avygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Michael Wisdom risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto.' Sul trattamento sanzionatorio, ai sensi del citato art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione o per violazione di legge. Per la pena accessoria, applicata dal giudice, si deve rilevare che la stessa non risulta una pena illegale e il ricorso non prospetta vizi di motivazione, ma solo la mancata sottoposizione all'accordo della pena accessoria, pena che consegue per legge alla condanna: "In tema di patteggiamiento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena' (Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020 Cc. (dep. 29/05/2020 ) Rv. 278962 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso