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Ordinanza — n. 7110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks statutory grounds for challenging post-2017 settlement sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence based on a lack of reasoning and legal qualification, arguing it should have been acquitted or the penalty applied differently. The court ruled that appeals against sentences resulting from a settlement agreement after August 3, 2017, are only permitted for specific statutory reasons regarding the defendant's will, lack of correlation, or legal error, none of which were alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Appeals against sentences following a settlement agreement after August 3, 2017, are strictly limited to specific statutory grounds and cannot be filed merely for general lack of reasoning or qualification errors.

Parole chiave

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settlement agreement appeal post-2017 sentencing inadmissible appeal procedural time limits legal qualification error imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R.
art. 129 c.p
art. 444 c.p
309/1990 e, con il secondo motivo, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a séguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZI CARLO nato a BARI il 22/07/1987 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Nuzzi Carlo deduce, con il primo motivo, mancanza assoluta di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 e, con il secondo motivo, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che tali sono stati proposti è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il to ensore Il