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Ordinanza — n. 7108/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7108/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO NUNZIA nato a NAPOLI il 02/04/1978 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLItrattralrofse-e4fe-f3,34zti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 33914_22 Rilevato che la ricorrente De Falco Nunzia deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatole, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 7108/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 33914_22 Rilevato che la ricorrente De Falco Nunzia deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatole, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
33914_22 Rilevato che la ricorrente De Falco Nunzia deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
309/1990 contestatole, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO NUNZIA nato a NAPOLI il 02/04/1978 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLItrattralrofse-e4fe-f3,34zti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 33914_22 Rilevato che la ricorrente De Falco Nunzia deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatole, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 ten