Ordinanza — n. 7107/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Abbrescia Michele è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non -è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non -è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA MICHELE nato a BARI il 06/04/1987 avverso la sentenza del 05/08/2022 del TRIBUNALE di BARIdato av,so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Abbrescia Michele è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non -è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/