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Ordinanza — n. 7102/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7102/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMINE nato a NAPOLI il 23/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Mauro Carmine deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Parole chiave

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scemata imputabilità circostanza attenuante recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione adeguamento della pena incapacità di discernimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMINE nato a NAPOLI il 23/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Mauro Carmine deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend