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Ordinanza — n. 7101/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the mandatory 45-day time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Noal Guido inadmissible because it was submitted outside the statutory time limit. Although the lower court's decision was deposited within 60 days, the appeal was filed after the 45-day period required for filing, exceeding the 90-day window from the decision's pronouncement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c; Art. 544, comma 3, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day period following the deposit of the contested decision, regardless of the 90-day window from the pronouncement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility 45 day filing deadline statutory time limit violation procedural default penalty art 585 c.p.p. atto tardivo termine processuale perentorio istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.
Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod.
Art. 544, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilutà consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAL GUIDO nato a CORNUDA il 09/05/1938 avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di TREVISOdato av/Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Noal Guido è inammissibile per essere stato proposto fuori termine.

2. Il termine di impugnazione di 45 giorni non risulta rispettato; la sentenza è stata depositata il 1 giugno 2022 entro i 60 giorni indicati per il deposito. Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilutà consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1