Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the mandatory 45-day time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Noal Guido inadmissible because it was submitted outside the statutory time limit. Although the lower court's decision was deposited within 60 days, the appeal was filed after the 45-day period required for filing, exceeding the 90-day window from the decision's pronouncement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c; Art. 544, comma 3, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day period following the deposit of the contested decision, regardless of the 90-day window from the pronouncement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAL GUIDO nato a CORNUDA il 09/05/1938 avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di TREVISOdato av/Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Noal Guido è inammissibile per essere stato proposto fuori termine.
2. Il termine di impugnazione di 45 giorni non risulta rispettato; la sentenza è stata depositata il 1 giugno 2022 entro i 60 giorni indicati per il deposito. Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilutà consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1