Italian Court dismisses appeals regarding suspended sentence omission and acquittal in a plea agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Rosati and Tassero inadmissible, ordering them to pay fines. The court ruled that under the new plea agreement procedure, only grievances regarding the parties' intent to agree or the judge's pronouncement are admissible, excluding those about waived acquittal grounds or omitted suspended sentences. Since the applicants failed to prove defects in their agreement's formation or the judge's ruling, their claims were rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; In plea agreements under Art. 599-bis, only grievances concerning the parties' intent to agree or the judge's pronouncement are admissible, while claims regarding waived acquittal grounds or omitted suspended sentences are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSATI ANTONIO nato a NAPOLI il 14/02/1977 TASSERO ANNA nato a NAPOLI il 03/05/1980 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatreitagista~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 33791_22 Ritenuto che il ricorrente Tassero Anna deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990, e che il ricorrente Rosati Antonio, con separato ricorso, si duole dell'inosservanza della legge penale in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.;
Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma tz cosi affermato ch3 e ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01). Da cui la inammissibilità del ricorso di Rosati Antonio.
Rilevato che anche il motivo di Tassero Anna in relazione all'omessa pronuncia circa la concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile dal momento che "in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice" (Sez. 7, Ordinanza n. 46053 del 08/10/2019, De Santis, Rv. 277416 - 01).
Da cui l'inammissibilità del ricorso non avendo fatto parte dell'accordo l'applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c:od.pen. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembr