Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7098/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court upheld conviction based on drug quantity and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonio Garzia's appeal inadmissible for being manifestly unfounded and generic. The court noted that the lower court correctly excluded the mitigating circumstance of minor offensiveness due to the high quantity of heroin and existing recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and Garzia was ordered to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, failing to critically examine the reasoning of the contested judgment regarding the assessment of minor offensiveness and recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded drug quantity recidivism assessment guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARZIA ANTONIO nato a AVERSA il 24/07/1994 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti da Antonio Garzia risultano manifestamente infondati in quanto generici, non criticano le argomentazioni della sentenza impugnata; La decisione (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude la sussistenza dell'ipotesi del quinto comma dell'art. 73, citato, perché il dato ponderale e le modalità di commissione erano tali da far escludere la minima offensività. Solo per l'eroina potevano ricavarsi 73 dosi singole medie oltre alle altre sostanze. Anche sull'applicazione della recidiva la sentenza impugnata ha una motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rilevando la sussistenza di numerosi precedenti penali specifici, peraltro recenti - valutazione di merito -. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il