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Ordinanza — n. 7095/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because personally filed by the party after 2017 reform requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant after the 2017 procedural reform. The appellant argued for the validity of their personal signature, but the court relied on established jurisprudence mandating that appeals must be signed by registered defense lawyers. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The criminal appeal cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation following the 2017 legislative reform.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense lawyer signature requirement procedural reform 2017 Court of Cassation rules istanza di revisione penale legittimazione a ricorrere motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen
proc.; Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, in vero, che "il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEVANI RENATO nato il 09/07/1992 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso Qevani Renato deduce l'illegalità della pena, è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc.; Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, in vero, che "il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso" (cfr.

Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle trnmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il President