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Ordinanza — n. 7091/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of merit review in criminal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the Public Prosecutor and four civil parties inadmissible due to manifest unfoundedness. The lower courts had already thoroughly analyzed the evidence and determined that the alleged crime of unauthorized lotting did not exist because the campsite lacked stable residential features. The court rejected the request for factual re-evaluation, ruling that such assessments are exclusive to the trial level and cannot be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts, as the assessment of evidence and merit belongs exclusively to the trial court and is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest unfoundedness re-evaluation of facts merit review exclusion unauthorized lotting crime ubicazione dell'immobile pigione fondata sul prezzo di mercato zona di ville

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 8970 del 23/01/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAdalla parte civile FABI ANDREA nato a ANCONA H 04/08/1959 dalla parte civile CARLETTI SERGIO nato a ANCONA il 29/08/1945 dalla parte civile MARTINELLI LAURA nato a BOLOGNA il 01/09/1942 dalla parte civile RUGGERI GIUSEPPE nato a ANCONA il 09/05/1948 nel procedimento a carico di: CIRCELLI GIACOMO nato a CASTELFIDARDO il 26/10/1957 NATALUCCI ORLANDO nato a ANCONA il 30/07/1941 TALEVI MAURIZIO nato a ANCONA il 12/07/1949 BATTAGLINI MARCO nato a OSIMO il 30/06/1961 STURARI MARCO nato a ANCONA il 22/11/1956 inoltre:

COMUNE DI ANCONA MONTEGALLO COSTRUZIONI SRL CAMPEGGIO IL CONERO PORTONOVO-SOCIETÀ COOPERATIVA ANTONELLI M. - BABINI C.M. - BALDINI G. - BELLAVIGNA M. BELELLI S. -BOYER S. - BORIANI D. - BRACONI G. - BRAZZINI M. BRUGLIA E. - BUGARI G. - BURATTINI F. - CALCAGNILE F. CAMPETTI E. - CAPPANNARI U. - CARIGNANI E. - CASTRIOTA A. - FABRIZI A.M.- FARINELLI L. - GASPARONI M. - GASPARRONI E. - GENANGELI G. - GIORGI C. - GIULIADORO L. - GRILLI D. - LUCANTONI A. - LUCIANI G. - MARTELLI G. - MASSACCESI A. -. MESCHINI M. - MICUCCI A.- MONACO V.- PANDOLFI A. - PAPACELLA M. - PAPACELLA M. - PIGLIAPOCO G. - RICCI C.- RICCIOTTI D.

ROSSETTI O. - SABBATINI C. - SANTILONI M. - SOCIONOVO E. - SORANA D. - STURARIO. FABI E. - MARTINI M. - GASPARETTI T.- GASPARETTI E. - avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;J

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona e dalle parti civili (Fabi Andrea, Carletti Sergio, Martinelli Laura e Ruggeri Giuseppe, come integrati dalla memoria) risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto, reiterativi dei motivi di appello e contenenti una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il Campeggio il Conero Portonovo Soc. coop. a r.l. ha presentato memoria nella quale ha chiesto la dicKarazione di inammissibilità dei ricorsi.

La Corte di appello e la decisione di primo grado (in doppia conforme) adeguatamente motivdte.on analisi completa del materiale probatorio e con valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità sull'insussistenza oggettiva del reato di lottizzazione abusiva, sia materiale sia negoziale. La Corte di appello evidenzia l'assenza di un insediamento residenziale stabile nelJa zona del campeggio e neanche la sussistenza di atti negoziali (assegnazione definitiva delle piazzole in proprietà esclusiva dei singoli soci). Infatti, "Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di un'area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo" (Sez. 3 - , Sentenza n. 8970 del 23/01/2019 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275929 - 01).

Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio, peraltro con doppia conforme di merito e con analisi completa delle testimonianze e dei documenti. I ricorsi non si confrontano con la motivazione adeguata e completa della sentenza impugnata ma richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. peri. ciascuno, per i ricorrenti parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore