Italian court dismisses appeal for missing acquittal cause as it falls outside statutory time limits for such objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Della Monica Riccardo and Bifulco Rocco inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to identify a statutory ground for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that this objection was filed after August 3, 2017, which exceeds the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code for challenging penalty requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals against penalty requests filed after August 3, 2017, are inadmissible unless based on specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding general violations of acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA MONICA RICCARDO nato a NAPOLI il 18/06/1989 BIFULCO ROCCO nato a CAPUA il 02/12/1994 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREelete-~isa.cug_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 33718_22 Rilevato che i ricorrenti Della Monica Riccardo e Bifulco Rocco, con un unico atto di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.;
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta, dopo il 3.08.2017, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il con.i.ilg stensore Il Presi