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Ordinanza — n. 7089/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness; sentencing and recidivism increase deemed unreviewable merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a sentence and a minor increase for recidivism under Article 74 of the Criminal Code. The court ruled that these are matters of merit that are unreviewable in cassation proceedings as long as the lower court provided adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 74 T.U. stup.: Sentencing decisions and recidivism increases are matters of merit unreviewable in cassation if adequately motivated.

Parole chiave

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manifest unfoundedness recidivism increase matters of merit cassation review adequate motivation sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 74 T.U. stup.
la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che l'aumento di pena per la continuazione risulta molto contenuto (soli 2 mesi di reclusione) in considerazione dei gravi precedenti dell'imputato, specifici di cui due per l'art. 74 T.U.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO DOMENICO nato a PALERMO il 11/08/1995 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Domenico Bertolino è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che l'aumento di pena per la continuazione risulta molto contenuto (soli 2 mesi di reclusione) in considerazione dei gravi precedenti dell'imputato, specifici di cui due per l'art. 74 T.U. stup. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/