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Ordinanza — n. 7088/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the 45-day statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Boccasile Bruno inadmissible because it was submitted outside the statutory deadline. Although the lower court's decision was deposited within 90 days, the appeal was filed more than 45 days after the deadline expired. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c; Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day period following the conclusion of the 90-day appeal term.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limit inadmissible appeal procedural deadline failure to comply eccezioni processuali tardive termini legali notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCASILE BRUNO nato a BARI il 22/07/1962 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato av,so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Boccasile Bruno è inammissibile per essere stato proposto fuori termine.

2. Il termine di impugnazione di 45 giorni non risulta rispettato; la sentenza è stata depositata il 14 aprile 2022 entro i 90 giorni indicati per il deposito. Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1