Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7087/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-punishability due to minor offense, citing merit court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of non-punishability based on the minor nature of the offense. The appellant argued for leniency under specific drug trafficking provisions, but the court held that such arguments regarding factual evaluation belong exclusively to the trial court. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's detailed factual reconstruction and sentencing decisions were deemed reasonable and beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals challenging the minor nature of an offense or requesting generic circumstances are inadmissible in cassation when they involve the evaluation of evidence and factual reconstruction reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability appeal minor offense defense drug trafficking facts cassation inadmissibility factual evaluation review traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
pen., in ragione della tenuità del fatto, del rato di cui all'art. 73 comma 5 D,P.R.
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a PALERMO il 09/03/1997 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bruno Gianluca deduce, con un primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in ragione della tenuità del fatto, del rato di cui all'art. 73 comma 5 D,P.R. 309/1990 e, con un secondo motivo, mancata concessione delle circostanze generiche Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto lion qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che l'imputato era già ristretto in regime di arresti domiciliari al momento del fatti, è stato trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, già confezionate e pronte ad essere vendite, e pertanto risultando inserito nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al fatto alle risultanze del certificato penale, né sono stati addotti elementi positivi che pl:rebbero giustificarne la concessione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizdone del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il