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Ordinanza — n. 7086/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded factual grounds and lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo De Luca inadmissible due to the manifest unfounded nature of his factual arguments. The lower court had correctly identified the large-scale drug trafficking activity based on the quantity of heroin and cocaine, the nature of the substances, and the significant sum of money found in the defendant's possession. The court upheld this reasoning, citing established precedent that a considerable quantity of drugs can alone justify denying the mitigating circumstance of minor offense without needing to examine other statutory parameters.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; In criminal appeals regarding drug offenses, a lower court's finding of large-scale trafficking based on substantial drug quantities and associated funds is legally sound and does not require explicit re-examination of all statutory mitigation parameters.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking large scale manifestly unfounded grounds mitigating circumstance minor offense quantitative drug evidence dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990
Del resto, «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501
(Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante)» Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MASSIMO nato a NAPOLI il 03/06/1978 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Massimo De Luca è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze (eroina e cocaina, suddivise in dosi), unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio. L'entità della somma rinvenuta in possesso del ricorrente (euro 520,00) sin dalle prime ore del mattino rileva quale elemento per una considerazione "di un numero non esiguo di cessioni già avvenute". Del resto, «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante)» Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.