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Ordinanza — n. 7085/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for consent defects, lack of correlation, or legal misclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeals filed by Nwokoro Onyeka and Onyerogwa Nmeri inadmissible. Onyeka's appeal was rejected because it alleged a defect in reasoning regarding the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which does not constitute a valid ground for cassation against a plea bargain sentence. Nmeri's appeal was rejected because it was filed personally rather than by a qualified defense attorney, violating the procedural requirement introduced by Law No. 103/2017. The court ruled that only defects in the defendant's consent, lack of correlation between the request and the sentence, or erroneous legal qualification allow such appeals, while personal filing errors result in inadmissibility and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 613, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible solely for defects in the defendant's consent, lack of correlation between the request and the sentence, or erroneous legal qualification; appeals filed personally by the defendant are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals cassation admissibility defect of consent personal filing error correlation requirement legal misclassification procedural fines oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso proposto da Nwokoro Onyeka risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 613, c.p.p.
Law No. 103/2017
Art. 616, c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 31662/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONYEROGWA NMERI nato il 01/10/1999 NWOKORO ONYEKA nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Nwokoro Onyeka risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. ogAg? 2. Il ricorso proposto da Onyerogwa Nmeri «inammissibile in quanto proposto personalmente («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso