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Ordinanza — n. 7084/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not listed in the special barroll at the time of filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered in the special barroll required for higher courts at the time of filing. Although the appeal had been converted from an ordinary appeal, the Court held that this conversion does not exempt the lawyer from the strict registration requirement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; While the conversion of an appeal into a cassation appeal is permitted, the rule requiring the signature of a lawyer registered in the special barroll for higher courts remains absolute, with no derogation allowed for cases of mistaken qualification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration defense lawyer qualification appeal conversion rules procedural standing requirements sospensione della naturalizzazione ritiro della domanda di revisione opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020
269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO' NATALE nato a MASCALI il 03/01/1952 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Spanò Natale dall'Avvocato Andrea Caristi del Foro di Messina, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione - alla data di proposizione dell'impugnazione avvenuta il 22.12.2021 - di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. posto che risulta iscritto al suddetto albo in data 15.07.2022 e non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16