Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit regarding transport occasionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints rather than legal arguments. The lower court found the defendant's transport of textile waste non-occasional due to the quantity and prior denunciations, concluding there was minimal organization. The cassation court upheld this reasoning, citing established precedent that such factual disputes cannot be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints regarding the occasionality of waste transport are inadmissible in proceedings for legal merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FARGANI ABDERRAHMAN nato il 23/11/1977 avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di El Fargani Abderrahman, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett.
a) d.lvo n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in punto occasionalità del trasporto. La sentenza impugnata ha escluso l'occasionalità del trasporto dei rifiuti speciali costituiti da 33 sacchi di scarti dell'industria tessile del peso di Kg 495 a bordo di un furgone, sul rilievo che le modalità del fatto, il quantitativo di rifiuti trasportati a mezzo di un furgone, denotavano una pur minima organizzazione e il prevenuto era stato ripetutamente denunciato per gli stessi fatti, elementi da cui ha tratto la conclusione della non occasionalità del trasporto. Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dic