Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Caldinelli Matteo Valter è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorso prospetta valutazioni in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: "Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l'utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo "sep", posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 15561 del 03/12/2019 Ud. (dep. 21/05/2020 ) Rv. 278837 - 01.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato configurabile, pertanto, è quello di uccellagione e non quello diverso di caccia con mezzi vietati; si tratta di un accertamento di fatto adeguatamente motivato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
regolamentazione della caccia violazione delle norme sicurezza distruzione delle colture reati violenti violazioni della legge sulle armi reato di pericolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDINELLI MATTEO VALTER nato a SULZANO il 01/01/1959 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Caldinelli Matteo Valter è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorso prospetta valutazioni in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: "Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l'utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo "sep", posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 15561 del 03/12/2019 Ud. (dep. 21/05/2020 ) Rv. 278837 - 01.

Il reato configurabile, pertanto, è quello di uccellagione e non quello diverso di caccia con mezzi vietati; si tratta di un accertamento di fatto adeguatamente motivato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. Così