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Ordinanza — n. 7079/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence due to procedural time bar under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits allowed for challenging plea bargain sentences. The appellant argued for a legal error in the qualification of the crime under Article 73 of the Penal Code, but the court noted that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure permits such appeals only for specific reasons like the defendant's will or legal error in the act itself. Consequently, the court rejected the request as it did not fall within the narrow exceptions provided by law, ordering the appellant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal error in the act, or illegality of the penalty, and must be filed within the strict statutory timeframe.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural time bar legal qualification error Code of Criminal Procedure inadmissible appeal court costs award penal code article 73 reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Art. 444 c.p.p.
309/1990 contestatogli al capo c), in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che il motivo proposto è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
309/1990 contestatogli al capo c), in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRETTA EDOARDO nato a GATTINARA il 09/08/1992 avverso la sentenza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Guerretta Edoardo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 73, co. 4, D.P.R. 309/1990 contestatogli al capo c), in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che il motivo proposto è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 e or