Italian Court dismisses appeal as barred by partial annulment and finality of conviction on qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible due to procedural preclusion. Although the defendants argued for a reclassification of their crime under Article 73 of the Drug Trafficking Act to reduce their sentences, the Court noted that a prior partial annulment rendered the conviction on the original charge irrevocable. Consequently, the court rejected the claim that the lower court abused its discretion in sentencing, ruling the appeals barred and ordering the defendants to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, t.u. stup.; Art. 73, comma 5, t.u. stup.; Art. 40, comma 1, c.p.; Art. 111, c.p.; Art. 360, c.p.c.: A challenge to the sentencing discretion regarding a reclassification under Article 73, paragraph 5, is inadmissible if a previous partial annulment has established the finality of the conviction on the original qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CEESAY FATOUMATA nato il 25/08/1989 JALLOW BINTA nato il 01/08/1993 SOWE PENDA nato il 13/12/1994 YAYA HORRIGE nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Ceesay Fatoumata, Jallow Binta, Sowe Penda e Yaya Horrige lamentano la violazione della legge penale e la manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza con cui il giudice del rinvio ha omesso la riqualificazione del fatto loro ascritto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 senza conseguentemente ridurre l'eccessiva pena inflitta in primo grado;
Considerato che la censura è inammissibile poiché preclusa dall'intervenuto annullamento soltanto parziale della precedente sentenza di appello (relativo alla sola pena detentiva inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stup., essendo nel frattempo sopravvenuta la sent. Corte cost. n. 40/2019), con affermazione di irrevocabilità della statuizione sull'affermazione della penale responsabilità delle imputate per il reato siccome qualificato in imputazione, avendo la sentenza peraltro quantificato la pena detentiva nel minimo edittale, in tal modo significativamente riducendo la pena inflitta in primo grado senza che il generico ricorso contesti specificamente l'utilizzo del potere discrezionale al proposito esercitato dal giudice di merito;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese process.,uali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 nov