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Ordinanza — n. 7077/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lacking legal argumentation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the principle of 'beyond reasonable doubt' regarding criminal liability for a specific offense. The court rejected this, noting the appeal consisted only of generic complaints without substantive legal comparison to the lower court's well-motivated reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only mere complaints or grievances lacking a specific legal argumentation that contrasts with the reasoning of the judgment under appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints criminal liability beyond reasonable doubt procedural costs Corte di Cassazione art. 364 c.p.p. spreco alimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE ANGELO nato a SORA il 10/05/1970 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui Angelo Gabriele lamenta la violazione della legge penale incriminatrice in punto di ritenuta responsabilità penale, senza rispetto della clausola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 a lui ascritto, è inammissibile, prospettandosi mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto, riproduttive di censure correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito con congrua motivazione, in modo peraltro assolutamente generico e senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata (che riferisce di come i documenti rinvenuti tra i rifiuti e utilizzati quale indizio per ricondurre i medesimi all'imputato fossero non soltanto scontrini fiscali, ma anche ordinazioni di prodotti da forno), Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022