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Ordinanza — n. 7076/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility under Art. 448 c.p.p. regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7076/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a lack of motivation regarding the absence of non-punishment causes, but the court noted that such grounds are only admissible when linked to the defendant's will, a mismatch between the request and the judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the absence of non-punishment causes are inadmissible unless they concern the defendant's will, a mismatch between request and judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality.

Parole chiave

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admissibility appeal non-punishment causes Art. 448 c.p.p. lack of motivation procedural costs difetto di motivazione punibilità motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNO SAIKOU (CUI 04XW6Q8) nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOhato avviso alle parin udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022