Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7075/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new grounds in appeal court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentencing was illogical and unmotivated, but these claims were already addressed during the appeal proceedings. The court rejected the new arguments regarding responsibility and recidivism because they were not raised before the appellate court, violating procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to the grounds raised in the appellate judgment; new arguments concerning facts or law not previously submitted are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural exhaustion new grounds appellate review sentencing logic modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MODOU (CUI 05002L8) nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione alla determinazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reso non illogica motivazione e adeguatamente vagliato le doglianze difensive proposte dall'appellante sul trattamento sanzionatorio, mentre il ricorrente adduce incomprensibilmente in questa sede il mancato esame di profili di doglianza (inerenti l'accertamento di responsabilità e l'esclusione di una pretesa recidiva) neppure sollevati in sede d'appello, stando alla non contestata sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022.