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Ordinanza — n. 7074/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Mainenti inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground was barred because it repeated arguments already rejected by the lower court with proper reasoning, while the second ground was partially precluded for not being raised on appeal and partially inadmissible for challenging the court's discretionary sentencing balance. Consequently, the decision stands as the final judgment on the merits of the criminal case.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely repeat arguments already examined by the lower court or if they challenge the court's discretionary assessment of sentencing circumstances without specific legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility procedural preclusion sentencing discretion review repeated arguments bar Italian Supreme Court dipendenza da sostanze imputazione per reati di stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINENTI FRANCESCO nato a POMPEI il 27/02/1982 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Francesco Mainenti - con il quale si deduce la violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo delle medesime censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e congruo esame delle doglianze difensive, avendo la sentenza operato una valutazione globale del fatto ed escluso la lieve entità dello stesso con giudizio di merito non illogicamente argomentato e qui non altrimenti sindacabile;

Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, è, in parte, precluso in sede di legittimità, non essendo la prima doglianza stata sollevata in sede di giudizio d'appello, ed in parte inammissibile perché concernente una valutazione di merito sul trattamento punitivo non illogicamente argomentata e con adeguato esame delle doglianze difensive (che, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, sul punto non contestata, non contenevano neppure specifiche deduzioni sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di opposto segno);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 nove