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Ordinanza — n. 7073/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute generality; appeal lacks specific legal and factual grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Maffeo inadmissible due to its absolute generality. Maffeo argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, claiming insufficient evidence for criminal liability under Article 73 of the Sex Offenders Law. The court rejected this because the appeal failed to provide specific legal or factual reasons, citing the detailed reasoning already present in the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 73 co. 1 t.u. stup.: An appeal must be specific and cannot be declared inadmissible for absolute generality if the lower court's decision contains sufficient factual and legal grounds to support the judgment.

Parole chiave

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absolute generity criminal appeal sex offenders law procedural code insufficient evidence inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 73 co. 1 t.u. stup.
per mancanza di elementi sufficienti e idonei a fondare il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEO MICHELE nato a BIELLA il 02/11/1985 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui Michele Maffeo lamenta l'inosservanza della legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di elementi sufficienti e idonei a fondare il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 1, t.u. stup., è ictu °cui/ inammissibile per assoluta genericità, in quanto del tutto carente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta a fronte dell'articolata motivazione contenuta nelle conformi decisioni di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022.