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Ordinanza — n. 7072/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as criminal law violation arguments are not permitted in civil appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Junior Marcelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Marcelo argued that the lower court failed to exclude the effects of recidivism under Article 73, paragraph 5, of the Criminal Code, claiming a violation of criminal law and illogical reasoning. The court rejected this because such criminal law arguments are strictly prohibited in civil appeal proceedings and were already adequately examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 73, comma 5, t.u. stup.: Arguments alleging violations of criminal law or illogical reasoning regarding recidivism are inadmissible in civil appeal proceedings as they fall outside the scope of review for civil judgments.

Parole chiave

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criminal law violation recidivism effects inadmissible appeal civil appeal scope procedural costs recidiva nell'infrazione commisurazione della pena minorile revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 73, comma 5, t.u. stup.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNIOR MARCELO nato il 17/08/1995 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale Junior Marcelo deduce l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per la mancata esclusione degli effetti della recidiva in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice del merito (cfr. pag. 3), essendo del tutto irrilevante, ai fini di cui si discute, il rilievo sollevato dal ricorrente circa il non breve tempo intercorso tra la data del fatto ed il giudizio di appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila m favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022.