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Ordinanza — n. 7071/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Silvano Bianco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bianco argued that the lower court's confirmation of his conviction for illegal dog neutering was illogical, excessive, and lacked mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic grievances without legal or factual support, noting that the merits were already properly addressed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic complaints or reiteration of already examined grievances without new legal arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds generic grievances reiteration of grievances procedural costs criminal appeal dog neutering imposta sui cani

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 544 ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO SILVANO nato a NEIVE il 08/07/1952 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il ricorso, con cui Silvano Bianco deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di conferma della sua condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. quanto all'attribuzione a lui della responsabilità per la caudotomia "fai da te" praticata al cane di sua proprietà e quanto all'eccessività della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità;

Considerato, in particolare, che, oltre a prospettare doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, il ricorso reitera doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con congrua motivazione, sollecitando a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie esclusa con non illogica argomentazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza) e una revisione del mite trattamento sanzionatorio applicato a fronte di un'adeguata valutazione di merito che in questa sede non può essere ulteriormente sindacata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2