Personal appeal by defendant dismissed as inadmissible due to mandatory legal representation requirement in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by the defendant inadmissible, ordering the case to proceed de plano. The defendant argued for the right to personally file the appeal, but the court noted that the 2017 law modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure to require mandatory legal representation for appeals to the Supreme Court. Consequently, the court ruled that personal appeals are no longer permissible, citing established precedent that this reform does not violate constitutional rights to defense or legal aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The personal appeal by an accused is inadmissible after the entry into force of the law of June 23, 2017, No. 103, which mandates legal representation for appeals to the Court of Cassation, thereby excluding the possibility of personal filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDE BINTA nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Sede Pinta - imputato del reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 - ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sua condanna alle pene di legge; Ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., rendendo non più proponibile il ricorso personale dell'imputato, sicché deve procedersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Considerato, infatti, che la questione di legittimità costituzionale al proposito proposta in ricorso è manifestamente infondata, poiché la novella ha inciso non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282), sicché — come hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, senza che la ricorrente si confronti con questo autorevole orientamento — la riforma non solleva dubbi di legittimità costituzionale rispetto alle previsioni di cui agli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011, ove si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 n