Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7067/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as filed outside statutory grounds for appeal under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that a lower sentence than the agreed one had not been applied, but the court noted this reason does not fall within the exceptions for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on the specific grounds of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be declared inadmissible under Art. 610, comma 5-bis.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal admissibility Article 448 Criminal Procedure Code Grounds for appeal limitations Inadmissible appeal declaration Court costs and fines adeguamento della pena alleggerimento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO LUIGI nato a BARI il 03/02/1994 avverso la sentenza/ordinanza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI Lato--ervviso-at~;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, per non essere stata applicata una pena inferiore a quella concordata; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2