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Ordinanza — n. 7061/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fine for environmental violation, citing procedural defects and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Michele Di Sarli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a €1,500 fine for an environmental violation, arguing material errors in the judgment's wording and lack of specific reasoning regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims because the suspension of the penalty was clearly granted, the fine does not appear on private records, and the appeal lacked the required specificity for each ground.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court must be specific and substantiated; generic complaints regarding sentencing criteria or lack of detailed reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specificity requirement environmental fine suspension of penalty procedural defects sanzioni pecuniarie delitto contro l'ambiente sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 137 d.lgs. 152/2006
Art. 175 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 131 bis c.p.
Art. 139 d.lgs. 152/2006
- sono privi di specificità prospettando doglianze generiche senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, posto che: come già si è osservato, il primo beneficio è stato certamente concesso, ed è stato subordinato agli obblighi previsti dall'art. 139 d.lgs.
art. 137 d.lgs. 152/2006
art. 175 cod. pen
art. 133 cod. pen
art. 131 bis c.p
art. 139 d.lgs. 152/2006
- sono privi di specificità prospettando doglianze generiche senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, posto che: come già si è osservato, il primo beneficio è stato certamente concesso, ed è stato subordinato agli obblighi previsti dall'art. 139 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARLI MICHELE nato a POLLA il 26/07/1965 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui Michele Di Sarli, condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 137 d.lgs. 152/2006, deduce la violazione della legge penale per aver il giudice qualificato la divergenza tra dispositivo e motivazione, nella parte in cui il primo contiene il riferimento alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione della condanna, come mero "errore materiale" - è manifestamente infondato e, in ogni caso, non è sul punto ravvisabile alcun interesse a ricorrere;

Considerato, in particolare, che, ben potendo la motivazione prevalere sul dispositivo (cfr. Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516), nella specie si tratta di errori materiali privi di sostanziali effetti, dunque suscettibili di correzione e comunque inidonei ad arrecare pregiudizio al ricorrente, posto che: non v'è alcun dubbio sul fatto che la sentenza abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nella specie subordinato al ripristino dello stato dei luoghi, risultando ciò chiaramente dal dispositivo pronunciato anche nella versione corretta; le condanne alla sola pena dell'ammenda non vengono mai iscritte nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati, sicché il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. sarebbe stato nella specie errato e comunque irrilevante;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai criteri di quantificazione della pena - "e non solo", si legge nell'enigmatico ricorso - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché, nei limiti in cui è stato specificato, attiene al trattamento sanzionatorio, contenuto nel minimo edittale della sola pena di specie pecuniaria e dunque sorretto da sufficiente motivazione mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non potendo neppure essere valutato, per l'evidente genericità, con riguardo alla non altrimenti specificata mancanza di "un'attenta ricostruzione dell'iter logico seguito dal Giudice per arrivare alla decisione...in ordine alla penale responsabilità dell'imputato";

Ritenuto che il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata motivazione sulla non concessione delle circostanze attenuanti generiche, è da considerarsi inammissibile, non essendovi stata specifica richiesta in sede di discussione, come si rileva dal verbale di udienza del 4 marzo 2022; Rilevato che il quarto e il quinto motivo - con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione, rispettivamente, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della causa di esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. - sono privi di specificità prospettando doglianze generiche senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, posto che: come già si è osservato, il primo beneficio è stato certamente concesso, ed è stato subordinato agli obblighi previsti dall'art. 139 d.lgs. 152/2006 senza che tale ultima condizione sia stata fatta oggetto di specifica doglianza; la seconda doglianza è del tutto immotivata, mentre la sentenza impugnata reca sul punto una specifica motivazione a sostegno del rigetto della richiesta;

Considerato, infine, che il sesto motivo di ricorso, con cui - senza alcuna argomentazione - si deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato, è parimenti inammissibile, stante l'evidente genericità e la manifesta infondatezza, trattandosi di reato consumato sino alla data del 21 maggio 2017, con prescrizione interrotta con decreto di citazione a giudizio del 18 settembre 2017 e sospesa dal 25 ottobre 2019 al 22 maggio 2020 e, ancora, dal 15 gennaio al 2 marzo 2021, sicché la contravvenzione non era certo prescritta al momento dell'emissione della sentenza impugnata del 4 marzo 2022;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a