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Ordinanza — n. 7056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained mere factual complaints rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances regarding the evaluation of the offense's gravity. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements for the exclusion of punishability due to the minor nature of the act under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, citing established precedent that only relevant criteria need examination and that factual assessments by the trial judge are not subject to review unless illogically motivated.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints regarding the evaluation of the minor nature of the act, as the court of first instance need not examine every element and its factual assessment is not subject to cassation review.

Parole chiave

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exclusion of punishability minor nature of act factual grievances inadmissible appeal cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali grave limitazione del diritto costituzionale gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
283044), essendo adeguata la motivazione che dia conto anche soltanto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
Considerato, infatti, che questa Corte ha già affermato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen
283044), essendo adeguata la motivazione che dia conto anche soltanto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018
ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Ftv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANATTA EROS nato a MONTEBELLUNA il 18/12/1988 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui Eros Zanatta lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen., per aver la sentenza valutato soltanto alcuni elementi, senza considerare quelli favorevoli all'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è manifestamente infondato in quanto prospettai enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimii:à;

Considerato, infatti, che questa Corte ha già affermato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), essendo adeguata la motivazione che dia conto anche soltanto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Ftv. 273678), ciò che nella specie è avvenuto con riguardo alla gravità dell'offesa ai beni penalmente protetti, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di fatto, non illogicamente motivata, compiuta dal giudice di merito;

Ritenuto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 nove