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Ordinanza — n. 7051/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of argumentation and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grievances lacked the required critical argumentation and merely repeated points already addressed by the lower court. The appellant argued for specific legal benefits regarding tax evasion and leniency, but the court found the cited jurisprudence inapplicable since the evasion threshold exceeded 10%. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain critical argumentation; grievances not supported by such analysis or based on inapplicable jurisprudence are inadmissible.

Parole chiave

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lack of argumentation inadmissible appeal tax evasion threshold leniency request procedural defect adeguamento della pena sanzioni pecuniarie attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 5 d.lgs. 74/2000
Art. 131 bis c.p.
74/2000, diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
art. 5 d.lgs. 74/2000
art. 131 bis c.p
74/2000, diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLITERNI ADRIANO nato a MATERA il 05/03/1971 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Adriano Moliterni lamenta la carenza assoluta di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Considerato che si tratta di doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché non scandite dalla necessaria critica argomentativa della sentenza impugnata e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il generico ricorso in alcun modo si confronta; Rilevato, con particolare riguardo alla doglianza concernente il rigetto della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, che la giurisprudenza invocata dal ricorrente circa l'applicabilità della stessa ai reati fiscali in cui l'evasione non ecceda il 10% della soglia di rilevanza penale è all'evidenza inapplicabile al caso di specie, essendo la soglia stata superata di circa il 40%;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novemb