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Ordinanza — n. 6901/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6901/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ERIC nato a AOSTA il 27/12/1980 avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di AOSTA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Brunelli Eric ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Aosta per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, 81, 61, comma 2, 590-ter, cod. pen. (capo 1); e per il reato di cui all'art. 189, d.lgs. 285/1992. Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo all'aggravante di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen. in relazione alla provocazione di una lesione gravissima ed in relazione alla condizione di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanza stupefacente, nonché in relazione all'aggravante di non avere rispettato il divieto di sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Aosta per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, 81, 61, comma 2, 590-ter, cod. pen. (capo 1); e per il reato di cui all'art. 189, d.lgs. 285/1992. Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo all'aggravante di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen. in relazione alla provocazione di una lesione gravissima ed in relazione alla condizione di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanza stupefacente, nonché in relazione all'aggravante di non avere rispettato il divieto di sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale.

Parole chiave

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accusa penale promozione dell'accusa penale momento del reato errore giudiziario caso poco grave responsabilità penale dei minori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ERIC nato a AOSTA il 27/12/1980 avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di AOSTA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Brunelli Eric ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Aosta per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, 81, 61, comma 2, 590-ter, cod. pen. (capo 1); e per il reato di cui all'art. 189, d.lgs. 285/1992. Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo all'aggravante di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen. in relazione alla provocazione di una lesione gravissima ed in relazione alla condizione di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanza stupefacente, nonché in relazione all'aggravante di non avere rispettato il divieto di sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale.

Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensor